Balconi aggettanti: cosa sono e di chi sono

Nel corso dell’ispezione di un appartamento in fase di messa in vendita, ho rilevato la necessità di interventi di manutenzione sui due balconi aggettanti. Interloquendo con la proprietà, ho appreso che gli altri condomini non erano disposti ad accollarsi le spese relative a tali lavori.

Pertanto, ho fatto una ricerca sul web e ho scoperto che i balconi aggettanti hanno le seguenti caratteristiche:

  • Innanzitutto, sporgono dalla facciata dell’edificio.
  • Poi costituiscono un prolungamento dell’appartamento.La valutazione dell’immobile per vendere casa
  • Da considerare anche  che non hanno la funzione di sostegno o copertura.
  • Inoltre, non determinano il volume dell’edificio.

Osservo, dunque, che i balconi aggettanti sono di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento e sono a suo carico le spese di manutenzione. Così pure i sottobalconi.

Considero quindi la differenza tra i balconi sporgenti e i balconi incassati. I primi sono di proprietà esclusiva del condomino il quale si deve fare carico di tutte le spese, mentre  le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio fanno parte del condominio e le spese di manutenzione sono a carico di tutti i condomini.

Però, in alcuni casi, i rivestimenti e gli elementi decorativi dei balconi in rilievo possono essere considerati parti comuni e le spese di manutenzione possono essere ripartite tra proprietario e condominio.

In casi simili, consiglio, per esperienza,  di consultare un avvocato o un geometra per avere una valutazione precisa della situazione e per sapere chi è effettivamente responsabile della manutenzione dei balconi aggettanti.

Alle volte potrebbe essere utile verificare il regolamento condominiale, dove può essere definita chiaramente la responsabilità relativa alla manutenzione delle parti comuni dell’edificio.

Balconi aggettanti  

Approfondimenti sulla responsabilità nella manutenzione dei balconi aggettanti:

Oltre alle precisazioni sopra riportate, è utile sottolineare che la giurisprudenza in materia di balconi aggettanti si orienta nel ritenere il proprietario dell’appartamento l’unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tuttavia, è importante indicare che alcuni elementi di questa tipologia di balconi, pur facendone parte, potrebbero essere considerati parti comuni dell’edificio. Ad esempio, i rivestimenti esterni, le ringhiere e gli elementi decorativi che concorrono al decoro architettonico dell’edificio, potrebbero essere oggetto di ripartizione delle spese di manutenzione tra il proprietario e il condominio, in base a criteri stabiliti dal regolamento condominiale o da accordi tra le parti.

Possono insorgere controversie o dubbi sulla ripartizione delle spese. In tal caso è sempre consigliabile rivolgersi a un legale o a un tecnico per ottenere una valutazione precisa e tutelare i propri diritti. Solo dopo un’attenta analisi dei regolamenti vigenti e le caratteristiche dei balconi aggettanti, i tecnici interpellati forniranno una risposta univoca e coerente con la normativa vigente.

Inoltre, è comunque opportuno ricordare che la regolare manutenzione dei balconi aggettanti non solo rappresenta un obbligo giuridico per il proprietario, ma è anche fondamentale per garantire la sicurezza e il decoro dell’edificio, in quanto si deve tutelare l’incolumità di tutti i condomini e preservare il valore estetico dello stabile.